MOBILITA' COMPENSATIVA
DEFINIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI
La mobilità compensativa, altrimenti detta interscambio, disciplinata dall’art. 7 D.p.c.m. n. 325 del 5 agosto 1988. Tale articolo prevede che i dipendenti della P.A. possano effettuare uno scambio tra loro, anche se appartenenti a comparti diversi, a patto che esista l’accordo tra le amministrazioni alle quali entrambi i dipendenti appartengono e che gli stessi dipendenti posseggano lo stesso profilo professionale o svolgano le stesse mansioni.
Tra i due requisiti necessari prevale sicuramente il nullaosta da parte dell’amministrazione affinché lo scambio si concretizzi. Nullaosta che è senz’altro discrezionale da parte delle amministrazioni di appartenenza ma di fatto la pratica è un sistema efficace per realizzare le proprie esigenze personali e professionali proprio perché per le amministrazioni non si tratta di perdita di risorse ma solo di uno scambio.
SCOPO DI QUESTA PAGINA
Per gli iscritti CSIL FP:
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mettere in comunicazione due persone di pari qualifica e stesso profilo per l'interscambio
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Aiutare a compilare tutta la modulistica che dovrà essere spedita all'ufficio del personale in cui si desidera trasferirsi.
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Aiuto nel colloquio preparatorio con l'ente nel quale di vuole trasferire.
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Aiuto in tutta la procedura finale dal nullaosta (concesso dalle aziende) al trasferimento completo.
Questa pagina ha lo scopo di favorire i colleghi mettendo a disposizione il proprio sito per cercare i cambi alla pari. Una volta trovato il cambio provvederemo a rimuovere l'annuncio immediatamente.
La CISL FP Milano metropoli non ha alcuna responsabilità nel caso i cambi non siano concessi dalle aziende o se uno dei due colleghi cambi idea all'ultimo momento O DELLA NON RIUSCITA DEL CAMBIO.